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Finalità
Finanziamento di azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli
e del loro metodo di produzione, e dei prodotti alimentari. Le azioni
non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali né volte
a incentivare il consumo di prodotti in virtù della loro provenienza.
Azioni
| A. |
Azioni in materia di relazioni
pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo le caratteristiche
intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari per quanto riguarda:
qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali
e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente. |
| B. |
Partecipazione a manifestazioni,
fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale o europea, che prevedano
l'allestimento di padiglioni volti a valorizzare l'immagine dei prodotti
comunitari. |
| C. |
Azioni d'informazione, riguardanti
in particolare i regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette
(DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità
tradizionali garantite (STG), della produzione biologica, dell'etichettatura,
nonché sui simboli grafici per le regioni ultraperiferiche. |
| D. |
Azioni di informazione sul regime
comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD),
dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con
indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata. |
| E. |
Studi volti a valutare gli esiti
delle azioni di informazione o promozione. |
Settori di intervento
I settori e i prodotti che possono
essere oggetto delle azioni previste vengono stabiliti in base ai seguenti
parametri:
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opportunità di valorizzare, con
campagne tematiche o mirate a un pubblico specifico, le caratteristiche
rilevanti del prodotto. |
| - |
Attuazione di un sistema di etichettatura
per l'informazione del consumatore e di un sistema di controllo e
rintracciabilità dei prodotti. |
| - |
Esigenza di affrontare dei problemi
specifici in un settore determinato. |
| - |
Opportunità di fornire informazioni
al consumatore riguardo a regimi comunitari quali DOP/IGP/STG, prodotti
biologici. |
| - |
Necessità di informare i consumatori
sul significa del regime comunitario dei VQPRD, dei vini con indicazione
geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o
indicazione tradizionale riservata. |
Sulla base dei suddetti parametri il Regolamento
CE n.94/2002 stabilisce il seguente elenco di temi e prodotti
che possono beneficiare delle azioni promosse dal programma:
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informazione sulle Denominazioni
di Origine Protetta (DOP), le Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
Le Specialità Tradizionali Garantite (STG) e sui simboli grafici previsti
dalla normativa agricola, |
| - |
informazione sui metodi di produzione
biologica, |
| - |
informazione sui sistemi di produzione
agricola che permettono la tracciabilità dei prodotti e della loro
etichettatura, |
| - |
informazione sulla qualità e
la sicurezza degli alimenti e sugli aspetti nutrizionali e sanitari
dei prodotti |
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prodotti lattiero-caseari, |
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VQPRD, vini da tavola con indicazione
geografica, |
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ortofrutticoli freschi, |
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ortofrutticoli trasformati, |
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piante vive e prodotti della
floricoltura. |
Modalità di finanziamento
La partecipazione finanziaria della Comunità europea avviene con modalità
differenti a seconda della durata dei programmi:
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50% del costo effettivo delle
azioni per i programmi di durata annuale, |
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60% del costo effettivo delle
azioni per il primo anno e il 40% per il secondo anno , per i programmi
di durata biennale con un contributo comunitario complessivo non superiore
al 50% del costo totale, |
| - |
60% del costo effettivo delle
azioni per il primo anno, 50% per il secondo anno e 40% per il terzo
anno per i programmi di durata triennale con un contributo comunitario
complessivo non superiore al 50% del costo totale. |
La Comunità finanzia interamente soltanto le
azioni riguardanti studi volti a valutare gli esiti delle azioni di informazione
o promozione.
La quota di finanziamento proveniente dagli Stati
membri interessati ammonta al 20% del costo effettivo, se più Stati membri
partecipano al finanziamento la loro quota è proporzionale alla partecipazione
dell'organizzazione proponente che ha sede nel loro territorio.
Il finanziamento restante è a carico delle organizzazioni proponenti,
che in taluni casi, di particolare interesse comunitario, possono assumersi
l'onere della quota non finanziata dalla Comunità. Il finanziamento da
parte di Stati membri e organizzazioni proponenti può provenire anche
da introiti parafiscali.
Riferimenti normativi
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Regolamento
CE n.2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 2000 relativo ad azioni
d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.
GUCE L 328 del 23/12/2000. |
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Regolamento
CE n.94/2002 della Commissione del 18 gennaio 2002 recante modalità
d'applicazione del regolamento CE n.2826/2000 del Consiglio. GUCE
L 17 del 19/01/2002. |
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Regolamento
CE n.305/2002 della Commissione del 18 febbraio 2002 che modifica
il regolamento CE n.94/2002. GUCE L 47 del 19/02/2002. |
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Regolamento
CE n.434/2002 della Commissione dell'8 marzo 2002 recante modifica
del regolamento CE n. 94/2002. GUCE L 67 del 9/03/2002. |
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