Chiudi

CONTENUTI

Finalità
Finanziamento di azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, e dei prodotti alimentari. Le azioni non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali né volte a incentivare il consumo di prodotti in virtù della loro provenienza.

Azioni
A. Azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari per quanto riguarda: qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente.
B. Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale o europea, che prevedano l'allestimento di padiglioni volti a valorizzare l'immagine dei prodotti comunitari.
C. Azioni d'informazione, riguardanti in particolare i regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG), della produzione biologica, dell'etichettatura, nonché sui simboli grafici per le regioni ultraperiferiche.
D. Azioni di informazione sul regime comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata.
E. Studi volti a valutare gli esiti delle azioni di informazione o promozione.

Settori di intervento
I settori e i prodotti che possono essere oggetto delle azioni previste vengono stabiliti in base ai seguenti parametri:
- opportunità di valorizzare, con campagne tematiche o mirate a un pubblico specifico, le caratteristiche rilevanti del prodotto.
- Attuazione di un sistema di etichettatura per l'informazione del consumatore e di un sistema di controllo e rintracciabilità dei prodotti.
- Esigenza di affrontare dei problemi specifici in un settore determinato.
- Opportunità di fornire informazioni al consumatore riguardo a regimi comunitari quali DOP/IGP/STG, prodotti biologici.
- Necessità di informare i consumatori sul significa del regime comunitario dei VQPRD, dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata.

Sulla base dei suddetti parametri il Regolamento CE n.94/2002 stabilisce il seguente elenco di temi e prodotti che possono beneficiare delle azioni promosse dal programma:
- informazione sulle Denominazioni di Origine Protetta (DOP), le Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Le Specialità Tradizionali Garantite (STG) e sui simboli grafici previsti dalla normativa agricola,
- informazione sui metodi di produzione biologica,
- informazione sui sistemi di produzione agricola che permettono la tracciabilità dei prodotti e della loro etichettatura,
- informazione sulla qualità e la sicurezza degli alimenti e sugli aspetti nutrizionali e sanitari dei prodotti
- prodotti lattiero-caseari,
- VQPRD, vini da tavola con indicazione geografica,
- ortofrutticoli freschi,
- ortofrutticoli trasformati,
- piante vive e prodotti della floricoltura.

Modalità di finanziamento
La partecipazione finanziaria della Comunità europea avviene con modalità differenti a seconda della durata dei programmi:
- 50% del costo effettivo delle azioni per i programmi di durata annuale,
- 60% del costo effettivo delle azioni per il primo anno e il 40% per il secondo anno , per i programmi di durata biennale con un contributo comunitario complessivo non superiore al 50% del costo totale,
- 60% del costo effettivo delle azioni per il primo anno, 50% per il secondo anno e 40% per il terzo anno per i programmi di durata triennale con un contributo comunitario complessivo non superiore al 50% del costo totale.

La Comunità finanzia interamente soltanto le azioni riguardanti studi volti a valutare gli esiti delle azioni di informazione o promozione.

La quota di finanziamento proveniente dagli Stati membri interessati ammonta al 20% del costo effettivo, se più Stati membri partecipano al finanziamento la loro quota è proporzionale alla partecipazione dell'organizzazione proponente che ha sede nel loro territorio.
Il finanziamento restante è a carico delle organizzazioni proponenti, che in taluni casi, di particolare interesse comunitario, possono assumersi l'onere della quota non finanziata dalla Comunità. Il finanziamento da parte di Stati membri e organizzazioni proponenti può provenire anche da introiti parafiscali.

Riferimenti normativi
- Regolamento CE n.2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 2000 relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno. GUCE L 328 del 23/12/2000.
- Regolamento CE n.94/2002 della Commissione del 18 gennaio 2002 recante modalità d'applicazione del regolamento CE n.2826/2000 del Consiglio. GUCE L 17 del 19/01/2002.
- Regolamento CE n.305/2002 della Commissione del 18 febbraio 2002 che modifica il regolamento CE n.94/2002. GUCE L 47 del 19/02/2002.
- Regolamento CE n.434/2002 della Commissione dell'8 marzo 2002 recante modifica del regolamento CE n. 94/2002. GUCE L 67 del 9/03/2002.
AREE Stati membri dell'Unione europea.
CHI PUO'
PARTECIPARE
Organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati.
L'organismo o gli organismi (scelti dalle organizzazioni suddette) incaricati dell'esecuzione dei programmi devono avere una profonda conoscenza dei prodotti e dei mercati di riferimento e disporre dei mezzi necessari per un'attuazione efficace dell'azione.
MODALITA' DI
FUNZIONAMENTO
La Commissione europea pubblica ogni anno un invito a presentare proposte in seguito al quale lo Stato membro interessato riceve le proposte di programma da parte delle organizzazioni proponenti entro il 15 giugno, per la prima volta entro il 31 marzo. Tali programmi non possono avere durata superiore ai 36 mesi e possono riguardare più Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco provvisorio dei programmi selezionati e degli organismi di esecuzione, nonché una copia del programma stesso, entro il 31 agosto di ogni anno e il primo anno entro il 15 maggio.
s La Commissione dispone di 60 giorni per pronunciarsi sull'ammissibilità della proposta. Gli Stati membri concludono i contratti con le organizzazioni selezionale entro i 30 giorni successivi all'approvazione.

http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/prom/index_it.htm

http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/index_it.htm

Commissione europea
Direzione Generale Agricoltura
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
E-mail: agri-library@cec.eu.int

Organismo competente per l'Italia
AGEA
Dr. Alberto Migliorini
Organismo Pagatore
Via Palestro n.81
I-00185 ROMA
Tel. +39 06 49499286
Fax. +39 06 4463409
E-mail: aimauo01@tin.it