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Finalità
Promuovere l'immagine dei prodotti comunitari sui mercati internazionali,
in particolare in termini di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari,
allo scopo di favorire la creazione di nuovi sbocchi commerciali. Le azioni
non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali o volte
a incentivare il consumo a seconda della provenienza dei prodotti.
Azioni
| A. |
Azioni in materia di relazioni
pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo le caratteristiche
intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari per quanto riguarda:
qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali
e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente. |
| B. |
Partecipazione a manifestazioni,
fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale o europea, che prevedano
l'allestimento di padiglioni volti a valorizzare l'immagine dei prodotti
comunitari. |
| C. |
Azioni d'informazione, riguardanti
in particolare i regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette
(DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità
tradizionali garantite (STG), della produzione biologica. |
| D. |
Azioni di informazione sul regime
comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD),
dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con
indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata. |
| E. |
Studi sui nuovi mercati, per
ampliare gli sbocchi commerciali ai prodotti comunitari. |
| F. |
Missioni commerciali ad alto
livello. |
| G. |
Studi volti a valutare gli esiti
delle azioni di informazione o promozione. |
(Le azioni E,F,G possono essere finanziate
totalmente dalla Comunità europea)
Settori di intervento
I prodotti che possono essere oggetto
delle azioni sono:
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prodotti destinati al consumo
diretto o alla trasformazione per i quali esistono opportunità di
esportazione o possibilità di sbocchi nuovi nei paesi terzi, senza
concessione di restituzioni, |
| - |
prodotti tipici o di qualità
con un forte valore aggiunto. |
Il regolamento CE n.2879/2000 della Commissione
del 28 dicembre 2000 stabilisce in allegato, per i primi due anni, l'elenco
dei prodotti che possono beneficiare di tali azioni promozionali:
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carni bovine e suine fresche,
refrigerate o congelate, prodotti trasformati o preparazioni a base
di carni, |
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carni di pollame di Qualità, |
| - |
formaggi e jogurt, |
| - |
olio di oliva e olive da tavola, |
| - |
VQPRD, vini da tavola con indicazione
geografica, |
| - |
bevande spiritose con indicazione
geografica o tradizionale riservata, |
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ortofrutticoli freschi e trasformati, |
| - |
prodotti trasformatori a base
di cereali e riso. |
Modalità di finanziamento
La partecipazione finanziaria della Comunità europea avviene con modalità
differenti a seconda della durata dei programmi:
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50% del costo effettivo delle
azioni per i programmi di durata annuale, |
| - |
60% del costo effettivo delle
azioni per il primo anno e il 40% per il secondo anno , per i programmi
di durata biennale con un contributo comunitario complessivo non superiore
al 50% del costo totale, |
| - |
60% del costo effettivo delle
azioni per il primo anno, 50% per il secondo anno e 40% per il terzo
anno per i programmi di durata triennale con un contributo comunitario
complessivo non superiore al 50% del costo totale. |
La quota di finanziamento proveniente dagli
Stati membri interessati ammonta al 20% del costo effettivo, se più Stati
membri partecipano al finanziamento la loro quota è proporzionale alla partecipazione
dell'organizzazione proponente che ha sede nel loro territorio.
Il finanziamento restante è a carico delle organizzazioni proponenti, che
in taluni casi, di particolare interesse comunitario, possono assumersi
l'onere della quota non finanziata dalla Comunità. Il finanziamento da parte
di Stati membri e organizzazioni proponenti può provenire anche da introiti
parafiscali.
Riferimenti normativi
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Regolamento CE n.2702/1999 del
Consiglio del 14 dicembre 1999 relativo ad azioni di informazione
e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi. GUCE L327 del
21/12/1999. |
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Regolamento CE n.2879/2000 della
Commissione del 28 dicembre 2000 recante modalità d'applicazione del
regolamento CE n.2702/1999 del Consiglio. GUCE L 333 del 29/12/2000. |
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Rettifica del regolamento CE
n.2879/2000 della Commissione. GUCE L 68 del 12/03/2002. |
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Il regolamento
CE n.2879/2000 della Commissione del 28 dicembre 2000 stabilisce in allegato,
per i primi due anni, l'elenco dei mercati in cui possono essere
realizzate le azioni promozionali:
Svizzera, Norvegia, Europa centro-orientale, Russia, Giappone, Cina, Corea
del Sud, Sudest asiatico, India, Vicino e Medio Oriente, Africa settentrionale,
Sudafrica (Repubblica), America settentrionale, America latina, Australia
e Nuova Zelanda. |