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Finalità L'Agenzia europea
per la Ricostruzione (European Agency for Reconstruction) è un organo
esecutivo, che gestisce la maggior parte dei programmi di assistenza
realizzati dalla Comunità europea in Kosovo, Serbia e Montenegro
nell'ambito dei programmi OBNOVA e CARDS. L'Agenzia europea per la
Ricostruzione rileva le competenze precedentemente assegnate alla Task
Force comunitaria per il Kosovo (TAFKO).
Azioni 1.Raccogliere, analizzare e
trasmettere alla Commissione le informazioni riguardanti: - i danni, i
bisogni connessi alla ricostruzione e al ritorno dei profughi e le azioni
intraprese al riguardo dai governi, dalle autorità locali e regionali e
dalla comunità internazionale; - le prime necessità delle popolazioni
interessate, tenendo conto degli spostamenti avvenuti e delle possibilità
di ritorno di tali popolazioni; - i settori e le zone geografiche in
cui è particolarmente necessaria un'assistenza urgente della comunità
internazionale. 2. Elaborare e sottoporre alla Commissione, ai fini
della loro adozione da parte di quest'ultima, progetti di programmi per la
ricostruzione e per il ritorno dei profughi e degli sfollati. 3. Azioni
affidate dalla Commissione - Stesura della descrizione delle
prestazioni -Preparazione delle gare e valutazione delle offerte -
Firma dei contratti - Conclusione di convenzioni di finanziamento -
Aggiudicazione dei contratti secondo le disposizioni previste nel presente
regolamento - Valutazione dei progetti - Controllo dell'esecuzione
dei progetti - Pagamenti
L'Agenzia può provvedere, inoltre, all'attuazione
dei programmi di ricostruzione e di ritorno dei profughi che gli Stati
membri e altri donatori le affidino in particolare nell'ambito della
cooperazione assicurata dalla Commissione con la Banca Mondiale, le
istituzioni finanziarie internazionali e la Banca europea per gli
investimenti.
Dotazione finanziaria
In totale l'Agenzia gestirà progetti per un valore di 450 milioni
di Euro per il 2001
Riferimenti normativi
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Regolamento
CE n. 2415/2001 del Consiglio del 10 dicembre 2001 che modifica il
regolamento CE n. 2666/2000 relativo all'assistenza all'Albania, alla
Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica Federale di Jugoslavia,
nonché all'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e il regolamento CE
n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione. GUCE
L 327 del 12/12/2001. |
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Regolamento
CE n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia
europea per la Ricostruzione. GUCE L 306 del 7/12/2000. |
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Regolamento
CE n 2666/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000 relativo all'assistenza
all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica
Federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
e recante abrogazione del regolamento CE n 1628/96 e modifica dei
regolamenti CEE n 3906/89, CEE n 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE
e 1999/311/CE. GUCE L 306/1 del 7.12.2000. |
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Rettifica
del Regolamento CE n 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000.
GUCE L 306 del 7/12/2000. |
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Stati membri dell'Unione europea,
Paesi del Programma CARDS: Albania, Croazia, Bosnia ed Erzigovina, Repubblica
Federale di Jugoslavia ed ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Paesi candidati
all'adesione (beneficiari del programma PHARE), Stati dell'Europa sudorientale.
I paesi beneficiari dei programmi Tacis e Meda possono
essere autorizzati a partecipare dalla Commissione, caso per caso.
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