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Finalità
Sostegno nei confronti degli Stati membri impegnati nell'accoglienza dei
rifugiati.
Obiettivi
Sostenere le iniziative degli Stati membri volte a garantire ai rifugiati
e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate e a facilitare la loro
successiva integrazione nel paese di accoglienza.
Azioni
Misure
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Le condizioni di accoglienza: in particolare,
la realizzazione di infrastrutture o servizi destinati all'alloggio,
la fornitura di aiuti materiali, di assistenza medica, sociale,
legale o di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative
e giudiziarie; |
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l'integrazione delle persone il cui
soggiorno nello Stato membro abbia carattere duraturo e stabile:
in particolare, l'assistenza a tali soggetti e ai loro familiari
può riguardare la ricerca di un alloggio, la fornitura di mezzi
di sussistenza, di assistenza medica o di ogni altro tipo di
assistenza volta a favorire l'integrazione nello Stato di accoglienza; |
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il rimpatrio, a condizione che le persone
interessate non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non
abbiano abbandonato il territorio dello Stato membro: in particolare,
servizi d'informazione e consulenza riguardanti i programmi
di rientro volontario e la situazione nei paesi di origine e/o
la formazione generale o professionale e l'aiuto al reinserimento
il rimpatrio, a condizione che le persone interessate non abbiano
acquisito una nuova nazionalità e non abbiano abbandonato il
territorio dello Stato membro: in particolare, servizi d'informazione
e consulenza riguardanti i programmi di rientro volontario e
la situazione nei paesi di origine e/o la formazione generale
o professionale e l'aiuto al reinserimento. |
Azioni comunitarie
| Il Fondo può finanziare, su iniziativa
della Commissione, azioni innovatrici o di interesse comunitario,
inclusi studi, scambi di esperienze, la promozione della cooperazione
a livello comunitario, la valutazione dell'attuazione degli
interventi e l'assistenza tecnica. Il finanziamento di queste
azioni da parte del Fondo può raggiungere il 100%. |
Misure Urgenti
Azioni, a favore di uno o più Stati
membri, volte a fronteggiare l'afflusso massiccio ed improvviso
di rifugiati e sfollati o ad organizzare la loro evacuazione
da un paese terzo in risposta ad un appello da parte di organizzazioni
internazionali.
Le misure ammissibili devono riguardare:
- accoglienza e alloggio
- fornitura di mezzi di sussistenza
- assistenza medica, psicologica o di altro genere
- spese di personale e di amministrazione
- spese logistiche e di trasporto |
I progetti presentati non devono avere scopo
di lucro.
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Importo finanziario
L'importo finanziario stanziato è di 216 milioni di euro.
Modalità
di finanziamento
Il contributo finanziario non può superare il 50% del costo totale
di ogni misura per le Azioni di cui al punto 1 (il 75% per gli Stati ammissibili
al Fondo di coesione). Tale percentuale può raggiungere: - il 100% per
le Azioni comunitarie - l'80% per le Misure urgenti, ma sarà limitato
ad un periodo di sei mesi.
Riferimenti normativi
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Decisione del Consiglio 2000/596/CE
del 28 settembre 2000 che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati.GUCE
L 252 del 06/10/2000. |
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Decisione della Commissione 2001/275/CE
del 20 marzo 2001 recante modalità di applicazione della decisione
2000/596/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle
spese e le relazioni sull'attuazione delle azioni cofinanziate dal
Fondo europeo per i rifugiati [notificata con il numero C(2001) 736].
GUCE L 095 del 05/04/2001. |
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Amministrazioni pubbliche (nazionali,
regionali o locali, centrali o decentralizzate), istituti di insegnamento
o di ricerca, organismi di formazione, parti sociali, organismi governativi,
organizzazioni internazionali, ONG. |