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CONTENUTI

Finalità
Il Fondo di coesione contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità. Finanzia progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, da realizzare negli Stati membri il cui prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite sia inferiore al 90% della media comunitaria e che abbiano messo a punto un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 (104 C) del trattato CE.

Settori di intervento
- Progetti in materia ambientale che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 174 (130 R) del trattato in materia di: qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. In tali progetti sono compresi , in particolare, i progetti che si iscrivono nelle priorità della politica ambientale comunitaria in virtù del quinto programma di politica e di azione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.
- Progetti di interesse comune in materia di infrastrutture dei trasporti, finanziati dagli Stati membri e individuati nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 155 (129 C) del trattato; tuttavia, possono essere finanziati altri progetti di infrastrutture di trasporto nei settori delle reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, finché non saranno adottate dal Consiglio le linee direttrici appropriate.
- Studi preparatori riguardanti progetti ammissibili.
- Misure tecniche di sostegno e relativi studi.

Contributo finanziario
Il contributo comunitario concesso dal fondo va dall'80% all'85% della spesa pubblica o delle spese a questa assimilabili in funzione della natura degli interventi da realizzare. La sovvenzione globalmente concessa per un progetto sotto forma di contributo del Fondo di coesione e di altri aiuti della Comunità non deve superare il 90% delle spese totali relative al progetto. A titolo eccezionale, il tasso di finanziamento degli studi preparatori può raggiungere il 100%.

Riferimenti normativi
- Regolamento CE n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione. GUCE L 130 del 25/05/1994.
- Regolamento CE n.1264/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante modifica del regolamento CE 1164/1994 che istituisce un Fondo di coesione. GUCE L 161 del 26/06/1999.
- Regolamento CE n.1265/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante modifica dell'allegato II del Regolamento CE n.1164/94 che istituisce un Fondo di coesione. GUCE L 161 del 26/06/1999.
AREE Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo.
MODALITA' DI
FUNZIONAMENTO

Gli Stati beneficiari presentano le domande di finanziamento alla Commissione.
I progetti devono essere accompagnati da una valutazione a priori (ex-ante), che illustri le ragioni per cui gli eventuali progetti alternativi sono stati scartati e descriva l'impatto ambientale del progetto da cofinanziare.
La Commissione adotta, normalmente entro un termine di tre mesi, una decisione in merito.
I progetti da finanziare vengono approvati in modo da mantenere il debito equilibrio fra i progetti in materia di ambiente e progetti riguardanti le infrastrutture dei trasporti.

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/procf/cf_it.htm

Commissione europea
Sig. Thierry DAMAN
DG Politica regionale/0-01 - Unità informazioni
CSM2 A01/200
Rue de la Loi, 200
B - 1049 Bruxelles
Fax: +32 2 2966003
e-mail: regio-info@cec.eu.int