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Finalità
Il Fondo di coesione contribuisce al rafforzamento della coesione economica
e sociale della Comunità. Finanzia progetti in materia di ambiente
e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti,
da realizzare negli Stati membri il cui prodotto nazionale lordo (PNL)
pro capite sia inferiore al 90% della media comunitaria e che abbiano
messo a punto un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza
economica di cui all'articolo 104 (104 C) del trattato CE.
Settori di intervento
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Progetti in materia ambientale
che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo
174 (130 R) del trattato in materia di: qualità dell'ambiente,
protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali e problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
In tali progetti sono compresi , in particolare, i progetti che si
iscrivono nelle priorità della politica ambientale comunitaria
in virtù del quinto programma di politica e di azione in materia
di ambiente e sviluppo sostenibile. |
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Progetti di interesse
comune in materia di infrastrutture dei trasporti, finanziati dagli
Stati membri e individuati nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo
155 (129 C) del trattato; tuttavia, possono essere finanziati altri
progetti di infrastrutture di trasporto nei settori delle reti transeuropee
nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni
e dell'energia, finché non saranno adottate dal Consiglio le
linee direttrici appropriate. |
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Studi preparatori
riguardanti progetti ammissibili. |
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Misure tecniche di
sostegno e relativi studi. |
Contributo finanziario
Il contributo comunitario concesso dal fondo va dall'80% all'85% della
spesa pubblica o delle spese a questa assimilabili in funzione della natura
degli interventi da realizzare. La sovvenzione globalmente concessa per
un progetto sotto forma di contributo del Fondo di coesione e di altri
aiuti della Comunità non deve superare il 90% delle spese totali
relative al progetto. A titolo eccezionale, il tasso di finanziamento
degli studi preparatori può raggiungere il 100%.
Riferimenti normativi
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Regolamento
CE n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il
Fondo di coesione. GUCE L 130 del 25/05/1994. |
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Regolamento
CE n.1264/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante modifica
del regolamento CE 1164/1994 che istituisce un Fondo di coesione.
GUCE L 161 del 26/06/1999. |
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Regolamento
CE n.1265/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante modifica
dell'allegato II del Regolamento CE n.1164/94 che istituisce un Fondo
di coesione. GUCE L 161 del 26/06/1999. |
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Gli Stati beneficiari presentano le domande di finanziamento alla Commissione.
I progetti devono essere accompagnati da una valutazione a priori (ex-ante),
che illustri le ragioni per cui gli eventuali progetti alternativi sono
stati scartati e descriva l'impatto ambientale del progetto da cofinanziare.
La Commissione adotta, normalmente entro un termine di tre mesi, una decisione
in merito.
I progetti da finanziare vengono approvati in modo da mantenere il debito
equilibrio fra i progetti in materia di ambiente e progetti riguardanti
le infrastrutture dei trasporti.
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