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Finalità
Strumento agricolo di preadesione per il periodo 2000-2006, per favorire l'adeguamento a lungo termine del settore agricolo e delle zone rurali nei paesi candidati.
Interviene complementariamente agli altri strumenti di politica agricola comune al fine di migliorare le strutture agricole, diversificare la produzione e le attività di commercializzazione dei prodotti, sviluppare il settore forestale, incentivare lo sviluppo socio-economico delle zone rurali, promuovere la tutela dell'ambiente e le pari opportunità fra uomini e donne.
Settori d'intervento
· Investimenti nelle aziende agricole;
· miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;
· miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario, della qualità delle derrate alimentari e della tutela del consumatore;
· metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale;
· sviluppo e diversificazione delle attività economiche;
· avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
· avviamento di associazioni di produttori;
· rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e conservazione del patrimonio rurale;
· opere di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria;
· istituzione e aggiornamento dei catasti dei terreni;
· miglioramento della formazione professionale;
· sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali;
· gestione delle risorse idriche per l'agricoltura;
· interventi nel settore forestale (compreso l'imboschimento), investimenti nelle aziende forestali di proprietà di imprenditori privati, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;
· assistenza tecnica per le misure contemplate dal presente regolamento (compresi gli studi relativi alla preparazione e alla sorveglianza del programma, l'informazione e le campagne pubblicitarie).
Dotazione finanziaria
SAPARD avrà una dotazione di 3640 milioni di euro per il periodo 2000-2006.
Contributo finanziario
Il contributo comunitario non può superare il 75% della spesa pubblica totale ammissibile. In alcuni casi, tale contributo al finanziamento può raggiungere il 100% del costo totale ammissibile. Per quanto riguarda gli investimenti generatori di reddito, il contributo pubblico può raggiungere il 50% del costo totale ammissibile, al quale la Comunità può contribuire al massimo per il 75%. Il contributo comunitario deve rispettare i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabilito per gli aiuti di Stato.
Riferimenti normativi
- Regolamento CE n. 1266/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 sul coordinamento
dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione
e che modifica il regolamento CEE n. 3096/89. GUCE L 232 del 02/09/1999.
- Regolamento CE n. 1268/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo
al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura
e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale
e orientale nel periodo precedente all'adesione.
- Decisione 1999/595/CE.GUCE L 226, 27/09/1999.
- Decisione della Commissione, del 20 luglio 1999, relativa alla ripartizione
indicativa dello stanziamento finanziario comunitario annuale nell'ambito
delle misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale. La ripartizione fissata per il periodo 2000-2006 è indicata in
allegato alla decisione.
- Manuale delle Procedure, come adottato dalla Commissione in riunione
del 10/11/1999, Appalti di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro
della cooperazione comunitaria con i paesi terzi, SEC (1999) 1801/2.
- Regolamento CE n. 2759/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 recante
modalità d'applicazione del Regolamento CE n. 1268/1999 del Consiglio
relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura
e della sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale
e orientale nel periodo precedente all'adesione. GUCE L 331 del 23/12/1999.
- Regolamento CE n. 2222/2000 della Commissione del 7 giugno 2000 che
stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento CE
n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure
di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare
nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente
l'adesione. GUCE L 253 del 7/10/2000.
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Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. |